Art. 8
In vigore dal 18 mag 1948
Per l'espletamento dei propri compiti l'Opera si avvale delle sedi provinciali dell'Istituto nazionale di previdenza sociale, secondo accordi da stipularsi fra l'Opera stessa, e detto Istituto.
Le sedi predette in tal caso agiscono secondo le direttive stabilite dal Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-23;361#art-8