Art. 4

In vigore dal 18 mag 1948
Per la costituzione di un fondo patrimoniale a favore dell'"Opera nazionale per i pensionati d'Italia" sarà provveduto mediante storno della somma di lire 100 milioni dal capitolo 59 (integrazione a carico dello Stato concessa per le pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita e la vecchiaia e per i superstiti nonché delle forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione stessa) dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio 1947-1948.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-23;361#art-4

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Art. 4 Istituzione dell'Ente assistenziale "Opera nazionale per i pensionati d'Italia". — Testo vigente | Portale Normativo