Art. 2
In vigore dal 18 mag 1948
L'Opera ha per scopo l'assistenza ai pensionati di tutte le categorie della previdenza sociale e provvede nella misura delle sue disponibilità:
1) all'istituzione di case di riposo per pensionati, di convalescenziari, di colonie marine, montane e di altri luoghi di cura, allo sviluppo di istituzioni, atte ad assicurare ai pensionati convenienti cure mediche, chirurgiche, fisioterapiche e termali;
2) all'educazione ed istruzione dei figli minorenni dei pensionati, anche se orfani, mediante conferimento di borse di studio o con l'ammissione in convitti nazionali;
3) ai bisogni urgenti dei pensionati e delle loro famiglie, determinati da circostanze di carattere eccezionale;
4) ad ogni altro fine di mutualità, di previdenza o di assistenza in genere.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-23;361#art-2