Art. 7

In vigore dal 17 feb 1953
Sono organi dell'Opera: il Consiglio di amministrazione, il Comitato esecutivo e il Collegio dei sindaci. Il Consiglio di amministrazione è composto del presidente e di dieci membri fra i quali: a) cinque pensionati designati dalle organizzazioni nazionali più rappresentative dei pensionati; b) due funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; c) due funzionari del Ministero del tesoro; d) un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. Il Comitato esecutivo ha le funzioni attribuitegli dal Consiglio di amministrazione e si compone del presidente, di due consiglieri scelti dal Consiglio di amministrazione fra quelli designati dalle associazioni nazionali dei pensionati, e di uno dei consiglieri designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il Collegio dei sindaci è costituito: da un pensionato designato dalla organizzazione nazionale più rappresentativa dei pensionati; da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; da un funzionario del Ministero del tesoro e da un magistrato della Corte dei conti. Il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei sindaci sono nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, e durano in carica tre anni.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-23;361#art-7

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