Art. 9

In vigore dal 18 mag 1948
L'Opera è sottoposta alla, vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo dell'Opera debbono essere presentati al Ministero del lavoro e della previdenza sociale rispettivamente entro il mese di settembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio preventivo ed entro il marzo dell'anno seguente cui si riferisce il bilancio consuntivo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-23;361#art-9

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