Art. 8

Art. 8

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In vigore dal 18 mag 1948
Per l'espletamento dei propri compiti l'Opera si avvale delle sedi provinciali dell'Istituto nazionale di previdenza sociale, secondo accordi da stipularsi fra l'Opera stessa, e detto Istituto. Le sedi predette in tal caso agiscono secondo le direttive stabilite dal Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-23;361#art-8