Statuto dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia
Art. 7
In vigore dal 11 dic 1960
Spetta in particolare al Consiglio di amministrazione:
a) deliberare sulle direttive amministrative e tecniche di ordine generale per il conseguimento dei fini dell'Opera;
b) stabilire, mediante apposito regolamento, le norme per la concessione di tutte le assistenze e prestazioni a favore degli iscritti, dei loro familiari e superstiti, nonché per la ammissione dei pensionati nelle case di riposo e negli stabilimenti assistenziali gestiti dall'Opera;
c) deliberare entro il 15 settembre di ogni anno sul bilancio preventivo, ed entro il 15 marzo di ogni anno sul conto consuntivo;
d) deliberare sulla costruzione, acquisto, alienazione, permuta e trasformazione dei beni immobili urbani e rustici;
e) deliberare sui criteri circa la costituzione di fondi di riserva e circa l'investimento dei fondi disponibili;
f) deliberare sull'accettazione delle eredità, delle donazioni e dei legati a favore dell'Opera;
g) deliberare sulle modifiche al presente statuto, da sottoporre all'approvazione a norma di legge;
h) nominare i membri del Comitato esecutivo in applicazione dell'articolo unico sub 7 della legge 5 gennaio 1953, n. 29;
i) fare proposte al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per la nomina del direttore generale;
l) deliberare il regolamento del personale;
m) deliberare sulle proposte che il Comitato esecutivo presenta in conformità delle attribuzioni conferitegli;
n) autorizzare le azioni giudiziarie e le transazioni;
o) approvare le convenzioni necessarie per l'espletamento dei compiti istitutivi;
p) deliberare su tutte le altre questioni che siano portate al suo esame dal presidente, dal Comitato esecutivo e dal Collegio del sindaci, nonché su quelle che gli siano demandate dal presente statuto o dalle leggi e dai regolamenti.
Le delibere di cui alle lettere b) e g) debbono essere inviate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai fini della approvazione.
Le delibere di cui alla lettera c) debbono essere inviate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell' del citato decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 361, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 29.
Le delibere di cui alla lettera f) debbono essere sottoposte alla procedura di cui all' del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, al fini dell'autorizzazione governativa di cui all' del Codice civile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-06;1372#art-sdo-7