Statuto dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia
Art. 14
In vigore dal 11 dic 1960
Il Collegio dei sindaci è nominato secondo le modalità di cui all' del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 361, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 29, dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere confermati.
I sindaci debbono rivedere e controllare l'amministrazione, vigilare sull'osservanza della legge ed accertare la regolare tenuta contabile in corrispondenza del bilancio, rivedere il bilancio annuale consuntivo, esercitare tutte le altre funzioni previste dagli articoli 2403 e seguenti del Codice civile in quanto applicabili, e riferirne al Consiglio di amministrazione, trascrivendo i risultati delle proprie ispezioni ed osservazioni in apposito libro verbali.
Essi intervengono alle riunioni del Consiglio di amministrazione e debbono essere invitati ad assistere alle sedute del Comitato esecutivo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-06;1372#art-sdo-14