Statuto dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia
Art. 9
In vigore dal 11 dic 1960
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza di almeno sei componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
La deliberazione riguardante il provvedimento indicato alla lettera i) dell' è valida se ha un numero di voti favorevoli non inferiore alla maggioranza dei consiglieri in carica, fra questi compreso il presidente.
In caso di parità di voti prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci.
Alle adunanze del Consiglio assistono i sindaci, che debbono essere invitati.
Il direttore generale partecipa alle adunanze del Consiglio con voto consultivo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-06;1372#art-sdo-9