Statuto dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia

Art. 8

In vigore dal 11 dic 1960
Il Consiglio di amministrazione si riunisce ordinariamente ogni tre mesi e straordinariamente tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno quattro consiglieri o dal Collegio dei sindaci. L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno ed essere spedito ai consiglieri ed ai sindaci almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza l'avviso di convocazione, con la sommaria indicazione degli argomenti da trattare, deve essere diramato per telegramma almeno tre giorni prima di quello dell'adunanza.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-06;1372#art-sdo-8

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Art. 8 Approvazione dello statuto dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia. — Testo vigente | Portale Normativo