Statuto dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia
Art. 13
In vigore dal 11 dic 1960
Al Comitato esecutivo spetta:
a) provvedere all'esecuzione delle delibere del Consiglio di amministrazione in merito alla costruzione, acquisto, alienazione, permuta e trasformazione dei beni immobili, urbani e rustici;
b) esaminare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo dell'O.N.P.I., ed i regolamenti interni da sottoporre al Consiglio;
c) deliberare le modalità di concessione e di esecuzione degli appalti e di forniture;
d) deliberare su tutti gli oggetti ad esso specificatamente deferiti dal Consiglio di amministrazione ed esaminare le proposte di carattere amministrativo finanziario da sottoporre all'approvazione del Consiglio medesimo;
e) adottare nei casi di urgenza i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, necessari ad assicurare il regolare funzionamento dell'Ente, salvo ratifica del Consiglio stesso alla sua prima riunione.
Il Comitato esercita inoltre tutte le altre attribuzioni ad esso demandate da leggi, decreti e regolamenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-06;1372#art-sdo-13