Statuto dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia
Art. 17
In vigore dal 11 dic 1960
I fondi disponibili dell'Opera possono essere impiegati:
a) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in cartelle fondiarie e in titoli equiparati alle cartelle fondiarie;
b) in depositi fruttiferi presso Istituti di credito di notoria solidità, designati dal Consiglio di amministrazione;
c) in investimenti immobiliari e mutui ipotecari;
d) in investimenti mobiliari o immobiliari destinati all'esercizio delle attività istituzionali dell'Opera;
e) in quegli altri modi che dovranno in ogni caso essere autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del Consiglio di amministrazione.
Gli investimenti immobiliari diversi da quelli di cui alla lettera d) ed i mutui ipotecari non possono superare complessivamente il terzo del totale delle attività patrimoniali, detratti gli investimenti di cui alla lettera d).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-06;1372#art-sdo-17