Statuto dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia
Art. 10
In vigore dal 11 dic 1960
Il mancato intervento, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio o del Comitato può produrre la decadenza dall'ufficio, da dichiararsi, su proposta del Consiglio di amministrazione e previa comunicazione all'interessato, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Quando per qualsiasi motivo si verifichi nel Consiglio o nel Collegio sindacale una vacanza, il presidente provvede a segnalare la vacanza al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per la sostituzione fino alla scadenza del periodo di durata in carica previsto dall' del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 361, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 29.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-06;1372#art-sdo-10