DECRETO·n. 258·7 giugno 1989
Regolamento riguardante l'applicazione del prelievo supplementare per il latte di vacca previsto dal regolamento CEE n. 804/68.
Vigente dal 20 luglio 1989 10 articoli 1 vigenze storicizzate
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Art. 31. L'U.N.A.LAT. e ciascuna "associazione" tengono, con periodicità semestrale, a decorrere
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Art. 51. Ai sensi dell'art. 16 del regolamento CEE n. 1546/88, l'U.N.A.LAT., le "associazioni",
Art. 61. Ai fini dell'applicazione dell'art. 6- bis del regolamento CEE n. 857/84 l'U.N.A.LAT.,
Art. 71. Per i primi quattro periodi di dodici mesi l'importo del prelievo supplementare espress
Art. 81. Per i primi quattro periodi di dodici mesi le dichiarazioni previste ai precedenti arti
Art. 91. Ai sensi dell'art. 7 del regolamento CEE n. 1546/88 e limitatamente ai produttori non a
Art. 101. Con successive disposizioni saranno fissate: le modalità di controllo e gli organi inca