Art. 5
In vigore dal 4 ago 1989
1. Ai sensi dell'art. 16 del regolamento CEE n. 1546/88, l'U.N.A.LAT., le "associazioni", i produttori di latte non appartenenti ad associazioni che vendono direttamente al consumatore il latte di loro produzione e/o provvedono direttamente alla sua trasformazione ed alla successiva vendita, ai sensi del successivo terzo comma, dei prodotti lattiero-caseari ottenuti, devono inviare al Ministero dell'agricoltura e foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, un'apposita dichiarazione, dalla quale risultino i quantitativi di latte e di prodotti lattiero-caseari venduti, convertiti in equivalente latte, nel periodo di dodici mesi.
La dichiarazione deve essere redatta in conformità all'allegato 3 del presente regolamento ed essere inviata entro due mesi dalla fine di ciascun periodo.
Sono considerati venduti direttamente per il consumo i prodotti lattiero-caseari fabbricati dai singoli produttori nella loro azienda agricola e ceduti ai consumatori finali, ai commercianti al dettaglio, nonché ai grossisti e agli stagionatori che non esercitino nel contempo attività di trattamento e/o trasformazione del latte.
Ai sensi dell'art. 11 del regolamento CEE n. 1546/88 i quantitativi di prodotti lattiero-caseari diversi dal latte devono essere convertiti in equivalente latte utilizzando le equivalenze riportate nell'allegato 2 del presente decreto.
I dati riportati nelle dichiarazioni devono trovare riscontro nelle registrazioni tenute ai fini fiscali e/o nella documentazione commerciale o nelle dichiarazioni di cui al successivo comma che saranno tenute a disposizione per gli eventuali successivi controlli.
In mancanza delle registrazioni fiscali o della documentazione commerciale i singoli produttori di cui al precedente terzo comma devono redigere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell' della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nella quale sia attestato che i dati relativi alle quantità delle vendite dirette del periodo di dodici mesi corrispondano a verità.
Se del caso i soggetti di cui al primo comma comunicano il quantitativo eccedente il quantitativo di riferimento relativo alle vendite dirette ad essi assegnato.
Entro tre mesi dalla fine del periodo di dodici mesi in causa i soggetti di cui al primo comma del presente articolo versano l'importo del prelievo supplementare dovuto, calcolato sulla base del superamento effettivo durante il periodo di dodici mesi rispetto al quantitativo annuo di riferimento assegnato.
Il Ministero provvederà ad effettuare le compensazioni ai sensi dell'- bis del regolamento CEE n. 857/84 tra i soggetti di cui al primo comma del presente articolo ed a comunicare tempestivamente all'U.N.A.LAT., e alle "associazioni" ed ai produttori di latte non aderenti ad associazioni gli eventuali quantitativi di riferimento supplementari disponibili per ciascun periodo di dodici mesi.
Qualora la comunicazione prevista al comma precedente non sia effettuata dal Ministero precedentemente alla scadenza del termine per il versamento del prelievo supplementare, i soggetti di cui al primo comma del presente articolo potranno chiedere il rimborso delle somme eventualmente versate in eccesso secondo le modalità che saranno fissate con ulteriore provvedimento.
L'U.N.A.LAT. e le "associazioni" adottano entro tre mesi dalla pubblicazione del presente regolamento un apposito regolamento interno destinato a disciplinare i rapporti con i propri aderenti in particolare per quanto riguarda le modalità di pagamento dell'eventuale prelievo supplementare.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.agricoltura.e.foreste:decreto:1989-06-07;258#art-5