Art. 2

In vigore dal 4 ago 1989
1. I quantitativi di latte liberati ai sensi dei decreti ministeriali 8 novembre 1984 e 25 marzo 1986 dai produttori aderenti all'U.N.A.LAT. ed alle "associazioni" rimangono a disposizione dell'U.N.A.LAT., e se del caso, di ciascuna "associazione" nel rispetto dei limiti del quantitativo assegnato con il decreto ministeriale 11 aprile 1988. Tali quantitativi saranno riassegnati secondo i seguenti criteri prioritari: ai nuovi produttori, purchè gli stessi non si installino su territori di aziende che hanno usufruito dei premi di abbandono; ai produttori che, avendo la loro produzione lattiera nel 1983 risentito degli eventi eccezionali fissati all', par. 3 del regolamento CEE n. 857/84 e all' del regolamento CEE n. 1546/88, chiedono la presa in considerazione dell'anno 1981-82; ai produttori che abbiano sottoscritto il piano di sviluppo, ai sensi dell', par. 1, regolamento CEE n. 857/84; ai produttori che esercitano l'attività agricola a titolo principale. A tal fine l'AIMA fornisce, con la massima tempestività e comunque non oltre il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente regolamento, all'U.N.A.LAT. ed alle "associazioni" tutti gli elementi d'informazione necessari. L'U.N.A.LAT. e le "associazioni" comunicano al Ministero e all'AIMA le indicazioni relative alla propria ragione sociale, indirizzo, partita IVA o codice fiscale ed ogni eventuale successiva modifica. L'U.N.A.LAT. e le "associazioni" comunicano con tempestività e comunque non oltre ottanta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento al Ministero dell'agricoltura - Direzione generale per la tutela economica dei prodotti agricoli, relativamente ad ogni singola associazione, il numero dei soci che hanno usufruito del premio di abbandono e i quantitativi di latte liberati in totale. 2. Il quantitativo totale di latte concernente i produttori non associati che abbiano beneficiato dei medesimi premi è contabilizzato dal Ministero dell'agricoltura e foreste nelle rispettive riserve di cui agli , par. 3, del regolamento CEE n. 857/84. Il Ministero dell'agricoltura e foreste provvederà a ripartire le riserve ai produttori di latte non associati attenendosi ai criteri prioritari suindicati.
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