Art. 6
In vigore dal 4 ago 1989
1. Ai fini dell'applicazione dell'- bis del regolamento CEE n. 857/84 l'U.N.A.LAT., le "associazioni" e i produttori non associati ad alcuna associazione, che dispongono di quantitativi di riferimento relativi sia alle "consegne" che alle "vendite dirette", possono ottenere, per far fronte a modifiche del loro fabbisogno di commercializzazione, un aumento di uno dei due quantitativi di riferimento all'interno di un periodo di dodici mesi ed un'identica contestuale riduzione dell'altro quantitativo di riferimento.
A tal fine gli interessati devono presentare, al più tardi, entro trenta giorni dalla fine di ogni periodo, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste una domanda contenente gli elementi di informazione previsti all'art. 6-bis del regolamento CEE n. 857/84.
Il Ministero provvederà a comunicare ai richiedenti l'accoglimento o meno della domanda.
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Prourn:nir:ministero.agricoltura.e.foreste:decreto:1989-06-07;258#art-6