Art. 4
In vigore dal 4 ago 1989
1. Entro quarantacinque giorni dalla fine del primo semestre di ciascun periodo gli "acquirenti", limitatamente ai produttori non associati, trasmettono al Ministero dell'agricoltura e foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, una dichiarazione ai sensi dell'art. 15, par. 1, del regolamento CEE n. 1546/88.
Entro quarantacinque giorni dalla fine di ciascun periodo i soggetti indicati al comma precedente trasmettono al Ministero dell'agricoltura e foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, la dichiarazione prescritta all'art. 15, par. 2, del regolamento CEE n. 1546/88.
Entro gli stessi termini l'U.N.A.LAT. e le "associazioni" trasmettono al Ministero dell'agricoltura e foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, una dichiarazione da cui risultino i dati di cui all'art. 15, par. 1, primo trattino, e par. 2, primo trattino, del regolamento CEE n. 1546/88, relativamente al latte complessivamente consegnato agli "acquirenti", alla percentuale del loro quantitativo annuo di riferimento che rappresentano le consegne del primo semestre ed alla eventuale eccedenza rispetto al loro quantitativo annuale di riferimento.
Gli "acquirenti", unitamente alle dichiarazioni di cui al primo e secondo comma del seguente articolo trasmettono la contabilità prevista all', par. 1, quinto comma.
Entro tre mesi dalla fine di ciascun periodo l'U.N.A.LAT., le "associazioni" e gli "acquirenti", limitatamente ai produttori non associati, effettuano il versamento dell'importo dovuto del prelievo supplementare calcolato, ai sensi dell', par. 1 e 2, del regolamento CEE n. 857/84, sulla base del superamento effettivo, durante il periodo di dodici mesi in questione, del quantitativo annuo di riferimento assegnato.
Il Ministero provvederà ad effettuare le compensazioni ai sensi dell'- bis del regolamento CEE n. 857/84 ed a comunicare tempestivamente all'U.N.A.LAT., alle "associazioni" ed agli "acquirenti", per i produttori non associati, gli eventuali quantitativi di riferimento supplementari disponibili per ciascun periodo di dodici mesi.
Qualora la comunicazione prevista al comma precedente non sia effettuata dal Ministero precedentemente alla scadenza del termine per il versamento del prelievo supplementare, i soggetti di cui al comma precedente potranno chiedere il rimborso delle somme eventualmente versate in eccesso secondo le modalità che saranno fissate con ulteriore provvedimento.
Ai sensi dell'art. 12 del regolamento CEE n. 1546/88 qualora l'U.N.A.LAT., le "associazioni" e gli "acquirenti", limitatamente ai produttori non associati, constatino, nel computo finale effettuato conformemente all', par. 1 e 2, del regolamento CEE n. 857/84, che il tenore in materia grassa del latte consegnato durante ciascun periodo, a decorrere dal terzo, presenti, in media, un divario positivo rispetto al tenore medio constatato nel secondo periodo di dodici mesi, il quantitativo di latte che serve come base di calcolo del prelievo è maggiorato in conformità alle disposizioni di cui al paragrafo 2 dello stesso art. 12 del regolamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.agricoltura.e.foreste:decreto:1989-06-07;258#art-4