Art. 8
In vigore dal 4 ago 1989
1. Per i primi quattro periodi di dodici mesi le dichiarazioni previste ai precedenti devono essere presentate entro la fine del secondo mese successivo a quello della data di pubblicazione del presente regolamento. Ai sensi dell'art. 18 del regolamento CEE n. 1546/88 potranno essere effettuate annualmente le dichiarazioni previste all' del presente regolamento per il primo periodo e, limitatamente ai soggetti indicati al par. 3, primo comma, dell' anche per il secondo periodo.
Gli importi relativi al prelievo supplementare per ciascuno dei primi quattro periodi di dodici mesi devono essere versati entro quarantacinque giorni successivi alla presentazione delle dichiarazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.agricoltura.e.foreste:decreto:1989-06-07;258#art-8