Art. 10
In vigore dal 4 ago 1989
1. Con successive disposizioni saranno fissate:
le modalità di controllo e gli organi incaricati di effettuarli; le modalità per la tenuta della contabilità di cui all', par. 1, quinto comma, e per la trasmissione al Ministero, in particolare per gli "acquirenti" che dispongono di sistemi contabili informatizzati;
le modalità per la formulazione delle dichiarazioni di cui all' e per la trasmissione al Ministero per i soggetti in condizione di utilizzare supporti magnetici.
Tutti i dati anagrafici relativi all'U.N.A.LAT. ed alle associazioni ad essa aderenti, alle "associazioni", agli "acquirenti" ed ai produttori devono essere completati con l'indicazione delle rispettive partite I.V.A. o, in mancanza, con il codice fiscale.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, addì 7 giugno 1989
Il Ministro: MANNINO Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1989
Atti di Governo, registro n. 78, foglio n. 4
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.agricoltura.e.foreste:decreto:1989-06-07;258#art-10