Art. 7

In vigore dal 4 ago 1989
1. Per i primi quattro periodi di dodici mesi l'importo del prelievo supplementare espresso in lire per 100 kg è il seguente: Consegne Vendite dirette --- --- primo periodo......... L. 29.456 L. 29.456 secondo periodo........ " 30.944 " 30.944 terzo periodo......... " 32.448 " 32.448 quarto periodo......... " 44.906 " 33.674 quinto periodo......... " 45.992 " 34.494 Con apposita comunicazione che verrà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana immediatamente dopo la fine di ciascun periodo di dodici mesi sarà portato a conoscenza degli interessati l'importo del prelievo supplementare espresso per 100 kg di latte. Le somme relative al prelievo supplementare dovute dall'U.N.A.LAT., dalle "associazioni" e dagli "acquirenti" limitatamente ai produttori non associati, e dai produttori non associati che effettuano vendite dirette sono versate nei termini fissati dal presente regolamento in una contabilità speciale ai sensi dell'art. 1223, lettera a), delle istruzioni generali servizio tesoro, intestata al "Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Prelievo supplementare su latte di vacca", aperta presso le sezioni delle tesorerie generali dello Stato. I soggetti tenuti al versamento del prelievo devono inviare al Ministero dell'agricoltura e foreste, entro dieci giorni dalla data del versamento, copia della ricevuta, facendo riferimento alle dichiarazioni inviate ai sensi dei precedenti del presente regolamento.
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