Art. 9

In vigore dal 4 ago 1989
1. Ai sensi dell' del regolamento CEE n. 1546/88 e limitatamente ai produttori non associati, in caso di vendita, locazione o trasmissione per via ereditaria della totalità dell'azienda, il quantitativo di riferimento corrispondente viene trasferito al produttore che rileva l'azienda. Qualora il trasferimento intervenga nel corso di un periodo di dodici mesi di applicazione del superprelievo, il soggetto che rileva l'azienda è considerato debitore del prelievo supplementare eventualmente dovuto per l'intero periodo, a meno che non sia diversamente stabilito dai soggetti contraenti. In caso di vendita, locazione o trasmissione per via ereditaria di una o più parti dell'azienda, il quantitativo di riferimento corrispondente viene ripartito tra i produttori in funzione delle superfici utilizzate per la produzione lattiera e proporzionalmente al tempo di utilizzo di dette superfici all'interno di un periodo di dodici mesi. In caso di trasferimento di terre all'autorità pubblica e/o per motivi di pubblica utilità da produttori non associati: a) i quantitativi di riferimento rimangono assegnati al produttore purchè il trasferimento della superficie utilizzata per la produzione lattiera sia inferiore al 50% della superficie totale al tal fine utilizzata; b) qualora il trasferimento riguardi una superficie pari o superiore al 50% della superficie totale utilizzata per la produzione lattiera il quantitativo di riferimento rimane a disposizione del produttore che intende continuare la produzione lattiera su un'altra superficie anche utilizzando un'azienda o parti di aziende che non dispongono di quantitativi di riferimento. Qualora il produttore non intenda continuare ad usufruire totalmente del quantitativo di riferimento assegnato, il quantitativo di riferimento è ridotto proporzionalmente alla superficie utilizzata per la produzione lattiera trasferita all'autorità pubblica e la differenza è contabilizzata dal Ministero dell'agricoltura e foreste nelle rispettive riserve di cui agli , par. 3 del regolamento CEE n. 857/84. Ogni modifica territoriale dell'azienda o variazione nella proprietà o gestione della medesima che comporti trasferimenti totali o parziali dei quantitativi di riferimento assegnati ai produttori non associati deve essere comunicata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, accompagnata da copia dell'atto dal quale risulti il trasferimento della superficie. La dichiarazione deve essere redatta in conformità al fac-simile allegato 4 al presente regolamento e deve essere effettuata esclusivamente dai produttori non aderenti ad associazioni. In caso di trasferimento di terre all'autorità pubblica e/o per motivi di pubblica utilità da produttori associati, i quantitativi corrispondenti di latte e/o di prodotti lattiero-caseari rimangono assegnati all'U.N.A.LAT. o, se del caso alle "associazioni". L'U.N.A.LAT. e le predette "associazioni" sono tenute a comunicare al Ministero i trasferimenti di terre esclusivamente in caso di vendita, locazione, trasmissione per via ereditaria dai propri soci a produttori non appartenenti ad alcuna "associazione". Dovranno tuttavia tenere a disposizione degli incaricati dei controlli la documentazione relativa ai trasferimenti di aziende o di parte di esse tra i produttori propri soci.
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urn:nir:ministero.agricoltura.e.foreste:decreto:1989-06-07;258#art-9

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