Art. 95

Deroghe e disposizioni transitorie

In vigore dal 27 nov 2024
Deroghe e disposizioni transitorie 1.   I punti di contatto per i prodotti da costruzione designati a norma del regolamento (UE) n. 305/2011 si considerano designati anche a norma del presente regolamento. 2.   I TAB e gli organismi notificati che sono designati o notificati a norma del regolamento (UE) n. 305/2011 si considerano designati o notificati anche a norma del presente regolamento. Tuttavia essi sono valutati e designati nuovamente dagli Stati membri designanti conformemente al loro ciclo di rivalutazione periodica e al più tardi entro l'8 gennaio 2030. Si applica la procedura di obiezione di cui all’, paragrafo 5, del presente regolamento. 3.   Le norme armonizzate i cui riferimenti sono inclusi nell’elenco pubblicato in conformità dell’, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 305/2011 che sono in vigore l'8 gennaio 2026 restano valide a norma del regolamento (UE) n. 305/2011 fino a quando non sono ritirate dalla Commissione o altrimenti abrogate. 4.   I documenti per la valutazione europea, i cui riferimenti sono inclusi nell’elenco pubblicato in conformità dell’ del regolamento (UE) n. 305/2011 entro l'8 gennaio 2026, restano validi fino al 9 gennaio 2031, fatto salvo il caso in cui siano scaduti per altri motivi. I prodotti non sono immessi sul mercato sulla base delle valutazioni tecniche europee rilasciate in conformità di tali documenti per la valutazione europea dopo il 9 gennaio 2036. 5.   Quando una specifica tecnica armonizzata adottata in conformità dell’, paragrafo 8. o dell’, paragrafo 1, del presente regolamento copre lo stesso prodotto e lo stesso uso previsto del documento per la valutazione europea, il cui riferimento è incluso nell’elenco pubblicato in conformità dell’ del regolamento (UE) n. 305/2011, il documento per la valutazione europea non è più utilizzato ai fini del presente regolamento e i prodotti non sono immessi sul mercato sulla base delle valutazioni tecniche europee rilasciate in conformità di tale documento per la valutazione europea. 6.   Le valutazioni tecniche europee rilasciate in conformità dei documenti per la valutazione europea i cui riferimenti non sono inclusi nell’elenco pubblicato in conformità dell’ del regolamento (UE) n. 305/2011 entro l'8 gennaio 2026 sono trattati come richieste di valutazione tecnica europea a norma del presente regolamento. Il trasferimento amministrativo avviene senza alcun costo per il fabbricante. 7.   I certificati, i rapporti di prova e le valutazioni tecniche europee rilasciate a norma del regolamento (UE) n. 305/2011 possono essere utilizzati come base tecnica per dimostrare la conformità di un prodotto al presente regolamento nei casi in cui il prodotto-tipo corrisponde a un prodotto-tipo a norma del presente regolamento e i requisiti e i metodi di valutazione sono validi alla luce della norma tecnica armonizzata applicabile o dei documenti per la valutazione europea. Il riconoscimento di tali documenti è possibile alle condizioni di cui all’ del presente regolamento, applicate mutatis mutandis. 8.   L’, gli articoli da 4 a 9, gli articoli da 11 a 18, gli , gli articoli da 36 a 40, gli articoli da 47 a 49, gli , l’ e gli articoli da 60 a 64 del regolamento (UE) n. 305/2011 si applicano unicamente ai prodotti coperti dalle norme di cui al paragrafo 3 del presente articolo o ai prodotti coperti dai documenti per la valutazione europea di cui al paragrafo 4 del presente articolo. Ai fini dell’, paragrafo 7, dell’, paragrafo 1, e dell’, paragrafo 2, del presente regolamento, le norme armonizzate i cui riferimenti sono inclusi nell’elenco pubblicato in conformità dell’, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 305/2011 e che non sono state ritirate sono trattate come norme armonizzate di prestazione. 9.   I requisiti e gli obblighi degli operatori economici di cui ai capi I, II e III sono applicabili unicamente in relazione a una determinata famiglia di prodotti o a una categoria di prodotti all’interno di tale famiglia a decorrere da un anno dalla data di adozione di un atto di esecuzione di cui all’, paragrafo 8, che rende obbligatoria norma armonizzata o un atto di esecuzione di cui all’, paragrafo 1, relativa a tale famiglia di prodotti o categoria di prodotti, a meno che nell’atto di esecuzione non sia stata specificata una data di applicazione successiva. Tuttavia gli operatori economici possono scegliere di applicare tali specifiche tecniche armonizzate a partire dalla loro entrata in vigore sottoponendosi alla procedura che porta alla dichiarazione di prestazione e di conformità. 10.   Entro un anno dalla data di applicazione dei requisiti e degli obblighi in relazione a una determinata famiglia di prodotti o categoria di prodotti di cui al paragrafo 9 del presente articolo, la Commissione ritira dalla Gazzetta ufficiale i riferimenti delle norme armonizzate e dei documenti per la valutazione europea o di parti di essi pubblicati in conformità dell’, paragrafo 5, e dell’ del regolamento (UE) n. 305/2011 quando coprono la stessa rispettiva famiglia di prodotti o categoria di prodotti.
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