Art. 96
Entrata in vigore
In vigore dal 27 nov 2024
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dall'8 gennaio 2026, fatta eccezione per gli articoli da 1 a 4, l’, paragrafi da 1 a 7, l’, paragrafo 1, l’, l’, l’, paragrafo 1, primo comma, l’, paragrafo 3, l’, paragrafo 4, l’, l’ e l’ e gli allegati I, II, III, IV, VII, IX e X, che si applicano a decorrere dal 7 gennaio 2025, e l’, che si applica a decorrere dall'8 gennaio 2027.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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