Art. 93
Valutazione
In vigore dal 27 nov 2024
Valutazione
Non più tardi del 9 gennaio 2033 e successivamente almeno ogni sei anni, la Commissione effettua una valutazione del regolamento stesso e del suo contributo al funzionamento del mercato interno nonché al miglioramento della sostenibilità ambientale dei prodotti, delle opere di costruzione e dell’ambiente edificato. La valutazione esamina, tra l’altro, la correlazione tra il presente regolamento e il regolamento (UE) 2024/1781 e i potenziali benefici ambientali ed economici nonché l’impatto della responsabilità estesa del produttore dei fabbricanti di determinati prodotti da costruzione e della riacquisizione della proprietà di prodotti eccedentari e invenduti a livello di Unione. La Commissione valuta altresì l’effetto dell’applicazione del presente regolamento sullo stato del mercato per diverse categorie di prodotti usati. La Commissione valuta se le sanzioni applicate dagli Stati membri sono effettive e se possono creare una frammentazione del mercato interno. Se necessario, la Commissione propone come armonizzare tali sanzioni
La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione in merito alle risultanze principali. Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni necessarie per la preparazione di tale relazione.
Se opportuno, la relazione è corredata di una proposta legislativa di modifica delle pertinenti disposizioni del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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