Art. 91
Domande, decisioni, documentazione e informazioni elettroniche
In vigore dal 27 nov 2024
Domande, decisioni, documentazione e informazioni elettroniche
1. Tutte le domande presentate dagli organismi notificati o dai TAB o ad essi destinate e le decisioni prese da tali organismi conformemente al presente regolamento possono essere presentate in formato cartaceo o in un formato elettronico di uso comune, a condizione che la firma sia conforme ai requisiti del regolamento (UE) n. 910/2014 e che la persona che firma sia stata incaricata di rappresentare l’organismo o l’operatore economico, conformemente al diritto rispettivamente degli Stati membri o dell’Unione.
2. Tutti gli obblighi di informazione previsti dal presente regolamento possono, salvo diversamente indicato, essere soddisfatti per via elettronica. Qualora le informazioni siano fornite per via elettronica, esse sono fornite in un formato elettronico comunemente leggibile che consente al destinatario di scaricare e di stampare le informazioni.
Quando l’obbligo è stabilito in conformità dell’, paragrafo 7, gli operatori economici adempiono agli obblighi di informazione relativi ai documenti di cui all’, paragrafo 2, fornendo il passaporto digitale del prodotto.
La dichiarazione di prestazione e di conformità come pure le informazioni generali relative ai prodotti, le istruzioni per l’uso e le informazioni sulla sicurezza sono fornite in formato cartaceo, a titolo gratuito, se richiesto dall’utilizzatore finale al momento dell’acquisto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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