Art. 4

Conferimento di poteri per l'adozione di atti delegati

In vigore dal 13 giu 2024
Conferimento di poteri per l'adozione di atti delegati 1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' al fine di integrare il presente regolamento definendo requisiti di progettazione ecocompatibile. Tali atti delegati includono almeno gli elementi di cui all'. Tali requisiti di progettazione ecocompatibile sono definiti in conformità degli e del capo III. 2.   Il potere di cui al paragrafo 1 include la possibilità di disporre che non è necessario definire requisiti di prestazione, obblighi di informazione o né requisiti di prestazione né obblighi di informazione per determinati parametri di prodotto di cui all'allegato I qualora un requisito relativo a tali specifici parametri di prodotto abbia un impatto negativo sui requisiti di progettazione ecocompatibile considerati per il gruppo di prodotti interessato. 3.   Il potere di cui al paragrafo 1 non include la possibilità di adottare un atto delegato che stabilisca che per un gruppo di prodotti non è necessario alcun requisito di progettazione ecocompatibile. 4.   Negli atti delegati adottati a norma del paragrafo 1 la Commissione concede agli operatori economici un periodo di tempo sufficiente per conformarsi ai requisiti di progettazione ecocompatibile definiti in tali atti delegati, in particolare tenendo conto delle esigenze delle PMI, specialmente le microimprese. La data di applicazione di un atto delegato non è anteriore a 18 mesi dopo la sua entrata in vigore, tranne in casi debitamente giustificati per l'intero atto o per alcuni requisiti specifici, o tranne in caso di abrogazione o modifica parziali di atti delegati, nel qual caso può essere fissata una data di applicazione anteriore. 5.   Negli atti delegati di cui al paragrafo 1 del presente articolo la Commissione integra il presente regolamento precisando, conformemente all' del presente regolamento, le procedure di valutazione della conformità che sono applicabili tra il modulo A che figura nell'allegato IV del presente regolamento o uno dei moduli da B a H1 che figurano nell'allegato II della decisione n. 768/2008/CE, operando gli adeguamenti necessari in funzione del prodotto o dei requisiti di progettazione ecocompatibile in questione. Se, a norma di altro diritto dell'Unione, si devono usare per lo stesso prodotto moduli di valutazione della conformità diversi tra quelli che figurano nell'allegato II della decisione n. 768/2008/CE, è usato il modulo definito negli atti delegati di cui al paragrafo 1 per il requisito di progettazione ecocompatibile in questione. Se il presente regolamento si applica, se del caso, a un gruppo di prodotti in modo complementare a un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissi condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione («regolamento sui prodotti da costruzione»), l'atto delegato adottato a norma del paragrafo 1 specifica la procedura di valutazione della conformità, compresi, se del caso, gli eventuali sistemi previsti a norma di una misura nel quadro del regolamento sui prodotti da costruzione, tenendo conto delle caratteristiche del gruppo di prodotti, dei pertinenti requisiti di progettazione ecocompatibile e dei costi per gli operatori economici. 6.   Gli atti delegati adottati a norma del paragrafo 1 possono inoltre, se opportuno in considerazione delle specificità del gruppo di prodotti, includere uno dei seguenti requisiti supplementari: a) ove necessario per un'efficace vigilanza del mercato: i) che i fabbricanti, i loro mandatari o gli importatori conservino la documentazione tecnica e la dichiarazione UE di conformità per un periodo di durata diversa dal periodo di dieci anni di cui all', paragrafo 3, all', paragrafo 2, lettera a), o all', paragrafo 7, a seconda dei casi, dalla data in cui il prodotto in questione è stato immesso sul mercato o messo in servizio, tenendo conto della natura del prodotto o dei requisiti di progettazione ecocompatibile in questione; ii) che gli operatori economici forniscano, su richiesta, alle autorità di vigilanza del mercato le informazioni di cui all', paragrafo 2, secondo comma, per un periodo di durata diversa dal periodo di dieci anni ivi indicato dalla data di fornitura del prodotto in questione; iii) che i fabbricanti, i loro mandatari o gli importatori mettano a disposizione della Commissione o delle autorità di vigilanza del mercato in formato digitale, e senza che sia necessario farne richiesta, parti della documentazione tecnica relativa al prodotto, conformemente all', paragrafo 3; iv) che i soggetti operanti nella catena di fornitura rispettino gli obblighi di cui all'; b) che i fabbricanti, i loro mandatari o gli importatori mettano a disposizione della Commissione informazioni sui quantitativi immessi sul mercato o messi in servizio di un prodotto disciplinato dagli atti delegati di cui al paragrafo 1 del presente articolo, conformemente all', paragrafo 1; c) ove necessario per garantire un uso efficiente sotto il profilo energetico dei prodotti o per elaborare futuri requisiti di progettazione ecocompatibile: i) che i prodotti siano in grado di misurare l'energia che consumano o le proprie prestazioni rispetto ad altri parametri di prodotto di cui all'allegato I durante l'uso, conformemente all', paragrafo 2; ii) che i fabbricanti, i loro mandatari o gli importatori raccolgano i dati non personali generati durante l'uso di cui al punto i) e ne diano comunicazione alla Commissione, conformemente all', paragrafo 4; iii) che siano usati strumenti digitali per calcolare le prestazioni di un prodotto rispetto a un parametro di prodotto di cui all'allegato I, conformemente all', paragrafo 2; d) al fine di garantire la trasparenza in merito alla conformità ai requisiti di progettazione ecocompatibile, norme in materia di marchi che indichino la conformità ai requisiti di progettazione ecocompatibile, per i prodotti non soggetti all'obbligo di apposizione della marcatura CE prima di essere immessi sul mercato o messi in servizio, conformemente all'. 7.   Il primo atto delegato adottato a norma del presente articolo non entra in vigore prima del 19 luglio 2025.
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