Art. 3
Libera circolazione
In vigore dal 13 giu 2024
Libera circolazione
1. I prodotti sono immessi sul mercato o messi in servizio solo se conformi ai requisiti di progettazione ecocompatibile applicabili a tali prodotti, definiti negli atti delegati adottati a norma dell'.
2. Gli Stati membri non vietano, limitano od ostacolano l'immissione sul mercato o la messa in servizio di prodotti conformi ai requisiti di progettazione definiti negli atti delegati adottati a norma dell' per motivi di non conformità a requisiti di prestazione nazionali riguardo ai parametri di prodotto di cui all'allegato I contemplati da requisiti di prestazione inclusi in tali atti delegati.
Gli Stati membri non vietano, limitano od ostacolano l’immissione sul mercato o la messa in servizio di prodotti conformi agli obblighi di informazione definiti negli atti delegati adottati a norma dell’ per motivi di non conformità agli obblighi nazionali di informazione riguardo ai parametri di prodotto di cui all’allegato I contemplati da obblighi di informazione in tali atti delegati.
3. In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, nulla impedisce agli Stati membri di stabilire requisiti minimi di prestazione energetica conformemente all’ della direttiva (UE) 2024/1275 e requisiti di impianto conformemente all’ della medesima direttiva.
4. Gli Stati membri non vietano, limitano od ostacolano l'immissione sul mercato o la messa in servizio di prodotti per i quali un atto delegato adottato a norma dell', paragrafo 2, stabilisce che non è necessario definire requisiti di prestazione, obblighi di informazione o né requisiti di prestazione né obblighi di informazione per uno o più parametri di prodotto specifici di cui all'allegato I, per motivi di non conformità ai requisiti nazionali relativi a tali parametri.
5. In occasione di fiere, esposizioni ed eventi analoghi, gli Stati membri non impediscono la presentazione di prodotti non conformi ai requisiti definiti negli atti delegati adottati a norma dell', purché sia indicato in modo chiaro e visibile che tali prodotti non sono conformi ai requisiti definiti in tali atti delegati e non sono in vendita prima di essere resi conformi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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