Art. 5
Requisiti di progettazione ecocompatibile
In vigore dal 13 giu 2024
Requisiti di progettazione ecocompatibile
1. Al fine di affrontare gli impatti ambientali, e sulla base dei parametri di prodotto di cui all'allegato I, i requisiti di progettazione ecocompatibile contenuti negli atti delegati adottati a norma dell' sono tali da migliorare gli aspetti del prodotto seguenti («aspetti del prodotto»), qualora siano pertinenti per il gruppo di prodotti interessato:
a)
durabilità;
b)
affidabilità;
c)
riutilizzabilità;
d)
possibilità di miglioramento;
e)
riparabilità;
f)
possibilità di manutenzione e ricondizionamento;
g)
presenza di sostanze che destano preoccupazione;
h)
consumo di energia ed efficienza energetica;
i)
uso dell'acqua ed efficienza idrica;
j)
uso di risorse ed efficienza delle risorse;
k)
contenuto di riciclato;
l)
possibilità di rifabbricazione;
m)
riciclabilità;
n)
possibilità di recupero dei materiali;
o)
impatti ambientali, comprese l'impronta di carbonio e l'impronta ambientale;
p)
produzione prevista di rifiuti.
2. I requisiti di progettazione ecocompatibile assicurano, se del caso, sulla base dei parametri di prodotto di cui all'allegato I, che i prodotti non diventino precocemente obsoleti per motivi che includono le scelte di progettazione da parte dei fabbricanti, l'uso di componenti notevolmente meno robusti di altri, gli ostacoli allo smontaggio di componenti chiave, l'indisponibilità di informazioni utili alla riparazione o di pezzi di ricambio, la cessazione del funzionamento del software una volta aggiornato il sistema operativo o la mancata fornitura di aggiornamenti del software.
3. La Commissione seleziona o sviluppa gli strumenti o le metodologie, nella misura in cui siano necessari, per definire i requisiti di progettazione ecocompatibile.
4. I requisiti di progettazione ecocompatibile sono definiti per un gruppo specifico di prodotti. Essi possono essere differenziati per qualsiasi prodotto specifico appartenente a tale gruppo specifico di prodotti.
5. I prodotti il cui unico scopo è la difesa o la sicurezza nazionale sono esclusi dai gruppi di prodotti.
6. La Commissione può definire requisiti di progettazione ecocompatibile orizzontali anche per gruppi di prodotti o aspetti del prodotto che non siano stati inclusi nel piano di lavoro di cui all'.
7. Se due o più gruppi di prodotti presentano una o più analogie che consentono di migliorare efficacemente un aspetto del prodotto sulla base di obblighi di informazione comuni o requisiti di prestazione comuni, è possibile definire requisiti di progettazione ecocompatibile orizzontali per tali gruppi di prodotti («requisiti di progettazione ecocompatibile orizzontali»). Nel valutare se definire requisiti di progettazione ecocompatibile orizzontali, la Commissione tiene anche conto degli effetti positivi di tali requisiti ai fini del conseguimento degli obiettivi del presente regolamento, in particolare la capacità di coprire un'ampia gamma di prodotti nello stesso atto delegato. La Commissione può integrare i requisiti di progettazione ecocompatibile orizzontali mediante la definizione di requisiti di progettazione ecocompatibile per un gruppo preciso di prodotti.
8. Un requisito di progettazione ecocompatibile può riguardare prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione di una misura di autoregolamentazione inclusa nell'elenco contenuto nell'atto di esecuzione adottato a norma dell', paragrafo 3, nel caso in cui tale misura di autoregolamentazione non affronti gli aspetti del prodotto disciplinati dal requisito di progettazione ecocompatibile in questione.
9. I requisiti di progettazione ecocompatibile comprendono, secondo quanto opportuno per migliorare gli aspetti specifici del prodotto, uno dei seguenti elementi o entrambi:
a)
i requisiti di prestazione di cui all';
b)
gli obblighi di informazione di cui all'.
10. Nell'elaborare i requisiti di progettazione ecocompatibile, la Commissione garantisce la coerenza con altro diritto dell'Unione e:
a)
tiene conto degli elementi seguenti:
i)
le priorità dell'Unione relative al clima, all'ambiente, all'efficienza energetica, all'uso efficiente delle risorse e alla sicurezza, inclusa l'economia circolare non tossica, e altre priorità e obiettivi correlati dell'Unione;
ii)
il diritto pertinente dell'Unione, compresa la misura in cui vi sono affrontati gli aspetti del prodotto pertinenti;
iii)
gli accordi internazionali pertinenti;
iv)
le misure di autoregolamentazione;
v)
il diritto nazionale pertinente in materia di ambiente;
vi)
le norme europee e internazionali pertinenti;
b)
effettua una valutazione d'impatto basata sui migliori dati e analisi disponibili e, se del caso, su studi e risultati di ricerca supplementari prodotti nell'ambito dei programmi di finanziamento dell'Unione. La definizione di requisiti di progettazione ecocompatibile relativi a determinati aspetti del prodotto non deve essere indebitamente ritardata da incertezze circa la possibilità di definire requisiti di progettazione ecocompatibile per migliorare altri aspetti del prodotto. Nella valutazione d'impatto la Commissione:
i)
indica la metodologia utilizzata;
ii)
assicura che tutti gli aspetti del prodotto siano analizzati e che la profondità dell'analisi degli aspetti del prodotto sia proporzionata alla loro importanza per il prodotto in questione;
iii)
assicura che tutte le interdipendenze tra i diversi aspetti del prodotto siano analizzate;
iv)
indica i cambiamenti previsti in termini di impatti ambientali, anche quantificati come impronta di carbonio e impronta ambientale ogniqualvolta possibile;
v)
analizza la disponibilità di materie prime per il settore del ricondizionamento, se del caso;
vi)
analizza gli eventuali impatti rilevanti sulla salute umana;
vii)
prende in considerazione il livello minimo di prestazione di un prodotto o di un gruppo di prodotti per poter realizzare in futuro le priorità dell'Unione elencate alla lettera a), punto i);
c)
prende in considerazione le informazioni tecniche pertinenti utilizzate come fondamento per il diritto o gli strumenti dell'Unione, tra cui il regolamento (CE) n. 66/2010, la direttiva 2010/75/UE, i criteri di vaglio tecnico adottati a norma del regolamento (UE) 2020/852 e i criteri per gli appalti pubblici verdi dell'UE, o da questi derivate;
d)
prende in considerazione la protezione delle informazioni commerciali riservate;
e)
tiene conto dei pareri espressi dal forum sulla progettazione ecocompatibile di cui all' e dal gruppo di esperti degli Stati membri di cui all'.
11. I requisiti di progettazione ecocompatibile soddisfano i criteri seguenti:
a)
non si producono ripercussioni negative significative sulla funzionalità del prodotto, dal punto di vista dell'utilizzatore;
b)
non si produce alcun effetto nocivo per la salute e la sicurezza delle persone;
c)
non si producono ripercussioni negative significative sui consumatori in termini di accessibilità economica dei prodotti, tenendo conto anche dell'accesso ai prodotti di seconda mano, della durabilità e del costo del ciclo di vita dei prodotti;
d)
non si producono ripercussioni negative sproporzionate sulla competitività degli operatori economici e di altri soggetti della catena del valore, tra cui le PMI, in particolare le microimprese;
e)
non è imposta alcuna tecnologia proprietaria ai fabbricanti o ad altri soggetti della catena del valore;
f)
non si genera alcun onere amministrativo sproporzionato per i fabbricanti o altri soggetti della catena del valore, tra cui le PMI, in particolare le microimprese.
12. I requisiti di progettazione ecocompatibile devono essere verificabili. La Commissione individua gli strumenti di verifica adatti a specifici requisiti di progettazione ecocompatibile, compresi i controlli diretti del prodotto o sulla base della documentazione tecnica.
13. La Commissione pubblica gli studi e le analisi pertinenti, tra cui le valutazioni d'impatto di cui al paragrafo 10, lettera b), utilizzati per la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile.
14. Per ciascun gruppo di prodotti interessato dai requisiti di progettazione ecocompatibile, la Commissione determina, se del caso, quali sostanze rientrano nella definizione di cui all', punto 27), lettera d), valutando almeno se:
a)
sulla base delle tecnologie standard, le sostanze rendono il riutilizzo o il processo di riciclaggio più complicato, costoso, dannoso per l'ambiente o dispendioso in termini di energia o di risorse;
b)
le sostanze compromettono le proprietà tecniche o le funzionalità, l'utilità o il valore del materiale riciclato proveniente dal prodotto o dei prodotti fabbricati a partire da tale materiale riciclato;
c)
le sostanze hanno un impatto negativo sulle proprietà estetiche o olfattive del materiale riciclato.
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