Art. 6

Requisiti di prestazione

In vigore dal 13 giu 2024
Requisiti di prestazione 1.   I prodotti devono essere conformi ai requisiti di prestazione relativi agli aspetti del prodotto definiti negli atti delegati adottati a norma dell'. 2.   I requisiti di prestazione si basano sui parametri di prodotto pertinenti di cui all'allegato I e includono, a seconda del caso, uno dei seguenti elementi o entrambi: a) livelli minimi o massimi rispetto a uno specifico parametro di prodotto o a una combinazione di parametri di prodotto; b) requisiti non quantitativi che mirano a migliorare le prestazioni in relazione a uno o più di tali parametri di prodotto. 3.   I requisiti di prestazione basati sul parametro di prodotto di cui all'allegato I, lettera f), non limitano, per motivi legati principalmente alla sicurezza chimica, la presenza di sostanze nei prodotti. Tuttavia, la definizione di requisiti di prestazione riduce anche, se del caso, i rischi significativi per la salute umana o l'ambiente. 4.   La Commissione definisce i requisiti di prestazione secondo la procedura che figura all'allegato II.
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Requisiti di prestazione (Art. 6 Regolamento (UE) 2024/1781) — Testo vigente | Portale Normativo