Art. 8
Contenuto degli atti delegati
In vigore dal 13 giu 2024
Contenuto degli atti delegati
Gli atti delegati adottati a norma dell' specificano almeno gli elementi seguenti:
a)
la definizione del gruppo o dei gruppi di prodotti disciplinati, compresi l'elenco dei codici delle merci di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (60) e le descrizioni dei prodotti;
b)
i requisiti di progettazione ecocompatibile per i gruppi di prodotti disciplinati;
c)
se del caso, i parametri di prodotto di cui all’allegato I per i quali la Commissione dichiara che non sono necessari requisiti di progettazione ecocompatibile, a norma dell';
d)
le norme o i metodi di prova, misurazione o calcolo da utilizzare in applicazione dell', paragrafo 1;
e)
se del caso, le prescrizioni relative all'uso di strumenti digitali a norma dell', paragrafo 2;
f)
se pertinenti, i metodi transitori, le norme armonizzate o parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o le specifiche comuni da utilizzare;
g)
il formato, le modalità e l'ordine in cui devono essere messe a disposizione le informazioni necessarie per la verifica della conformità;
h)
il modulo di valutazione della conformità da utilizzare in applicazione dell', paragrafo 5; nel caso in cui il modulo da utilizzare sia diverso dal modulo che figura all'allegato IV, i fattori che determinano la scelta di tale modulo;
i)
le prescrizioni in merito alle informazioni che i fabbricanti devono fornire, anche per quanto riguarda gli elementi della documentazione tecnica che sono necessari per consentire la verifica della conformità del prodotto ai requisiti di progettazione ecocompatibile;
j)
se del caso, eventuali obblighi di informazione supplementari a norma degli ;
k)
la durata del periodo di transizione durante il quale gli Stati membri devono consentire l'immissione sul mercato o la messa in servizio di prodotti conformi alle misure nazionali in vigore nel loro territorio alla data di entrata in vigore dell'atto delegato adottato a norma dell';
l)
la data per il riesame dell'atto delegato adottato a norma dell', tenendo conto, tra l'altro:
i)
delle caratteristiche del gruppo di prodotti e del suo mercato;
ii)
della necessità di adeguare i requisiti per rendere i prodotti più sostenibili;
iii)
degli obiettivi programmatici dell'Unione;
iv)
del progresso tecnico; e
v)
della disponibilità di metodi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2024:1781:oj#art-8