Art. 8

Contenuto degli atti delegati

In vigore dal 13 giu 2024
Contenuto degli atti delegati Gli atti delegati adottati a norma dell' specificano almeno gli elementi seguenti: a) la definizione del gruppo o dei gruppi di prodotti disciplinati, compresi l'elenco dei codici delle merci di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (60) e le descrizioni dei prodotti; b) i requisiti di progettazione ecocompatibile per i gruppi di prodotti disciplinati; c) se del caso, i parametri di prodotto di cui all’allegato I per i quali la Commissione dichiara che non sono necessari requisiti di progettazione ecocompatibile, a norma dell'; d) le norme o i metodi di prova, misurazione o calcolo da utilizzare in applicazione dell', paragrafo 1; e) se del caso, le prescrizioni relative all'uso di strumenti digitali a norma dell', paragrafo 2; f) se pertinenti, i metodi transitori, le norme armonizzate o parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o le specifiche comuni da utilizzare; g) il formato, le modalità e l'ordine in cui devono essere messe a disposizione le informazioni necessarie per la verifica della conformità; h) il modulo di valutazione della conformità da utilizzare in applicazione dell', paragrafo 5; nel caso in cui il modulo da utilizzare sia diverso dal modulo che figura all'allegato IV, i fattori che determinano la scelta di tale modulo; i) le prescrizioni in merito alle informazioni che i fabbricanti devono fornire, anche per quanto riguarda gli elementi della documentazione tecnica che sono necessari per consentire la verifica della conformità del prodotto ai requisiti di progettazione ecocompatibile; j) se del caso, eventuali obblighi di informazione supplementari a norma degli ; k) la durata del periodo di transizione durante il quale gli Stati membri devono consentire l'immissione sul mercato o la messa in servizio di prodotti conformi alle misure nazionali in vigore nel loro territorio alla data di entrata in vigore dell'atto delegato adottato a norma dell'; l) la data per il riesame dell'atto delegato adottato a norma dell', tenendo conto, tra l'altro: i) delle caratteristiche del gruppo di prodotti e del suo mercato; ii) della necessità di adeguare i requisiti per rendere i prodotti più sostenibili; iii) degli obiettivi programmatici dell'Unione; iv) del progresso tecnico; e v) della disponibilità di metodi.
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Contenuto degli atti delegati (Art. 8 Regolamento (UE) 2024/1781) — Testo vigente | Portale Normativo