Art. 10

Requisiti relativi al passaporto digitale di prodotto

In vigore dal 13 giu 2024
Requisiti relativi al passaporto digitale di prodotto 1.   Il passaporto digitale di prodotto deve essere conforme ai requisiti essenziali seguenti: a) è collegato tramite un supporto dati a un identificativo univoco persistente del prodotto; b) il supporto dati è fisicamente presente sul prodotto, sul suo imballaggio o sulla documentazione che accompagna il prodotto, come specificato nell’atto delegato applicabile adottato a norma dell’; c) il supporto dati e l’identificativo univoco sono conformi a una o più delle norme di cui all'allegato III, secondo comma, o a norme europee o internazionali equivalenti fino a quando i riferimenti delle norme armonizzate non saranno pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; d) tutti i dati contenuti nel passaporto digitale di prodotto sono basate su norme aperte, elaborate in un formato interoperabile, se del caso leggibili meccanicamente, strutturate e consultabili, e sono trasferibili mediante una rete per lo scambio di dati interoperabile e aperta senza blocco da parte del fornitore, conformemente ai requisiti essenziali di cui al presente articolo e all'; e) i dati personali relativi ai clienti non sono conservati nel passaporto digitale di prodotto senza il loro consenso esplicito conformemente all' del regolamento (UE) 2016/679; f) i dati contenuti nel passaporto digitale di prodotto si riferiscono al modello di prodotto, al lotto o all'articolo specificato nell'atto delegato adottato a norma dell'; g) l'accesso ai dati contenuti nel passaporto digitale di prodotto è disciplinato conformemente ai requisiti essenziali di cui al presente articolo e all' e ai diritti di accesso specifici a livello di gruppo di prodotti quali specificati nell'atto delegato applicabile adottato a norma dell'. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' per modificare l'allegato III, primo comma, lettera c), e secondo comma, alla luce dei progressi tecnici e scientifici, sostituendo le norme o aggiungendo norme europee o internazionali alle quali i supporti dati, gli identificativi univoci dell'operatore e gli identificativi univoci del sito si devono conformare ai fini del rispetto delle condizioni di cui al presente articolo. 2.   Se altro diritto dell'Unione esige o consente l'inserimento di dati specifici nel passaporto digitale di prodotto, tali dati possono figurare nel passaporto digitale di prodotto conformemente all'atto delegato applicabile adottato a norma dell'. 3.   L'operatore economico che immette il prodotto sul mercato: a) fornisce ai rivenditori e ai fornitori di mercati online una copia digitale di supporto dati o, se pertinente, dell'identificativo univoco del prodotto, per consentire loro di rendere il supporto dati o l'identificativo univoco del prodotto accessibile ai clienti potenziali che non possono accedere fisicamente al prodotto; b) fornisce la copia digitale di cui al punto a) o un link a una pagina web gratuitamente, tempestivamente e in ogni caso entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. 4.   L'operatore economico, all'atto dell'immissione del prodotto sul mercato, mette a disposizione una copia di riserva del passaporto digitale di prodotto tramite un fornitore di servizi di passaporto digitale di prodotto.
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