Art. 11

Progettazione tecnica e funzionamento del passaporto digitale di prodotto

In vigore dal 13 giu 2024
Progettazione tecnica e funzionamento del passaporto digitale di prodotto La progettazione tecnica e il funzionamento del passaporto digitale di prodotto devono essere conformi ai requisiti essenziali seguenti: a) il passaporto digitale di prodotto è pienamente interoperabile con altri passaporti digitali di prodotto prescritti dagli atti delegati adottati a norma dell' per quanto riguarda gli aspetti tecnici, semantici e organizzativi del trasferimento dei dati e della comunicazione end-to-end; b) i clienti, i fabbricanti, gli importatori, i distributori, i rivenditori, i riparatori professionisti, gli operatori indipendenti, i ricondizionatori, i rifabbricanti, i riciclatori, le autorità di vigilanza del mercato e le autorità doganali, le organizzazioni della società civile, i sindacati e altri soggetti interessati hanno gratuitamente e facilmente accesso al passaporto digitale di prodotto sulla base dei rispettivi diritti di accesso stabiliti nell'atto delegato applicabile adottato a norma dell'; (c) il passaporto digitale di prodotto è conservato dall'operatore economico responsabile della sua creazione o da fornitori di servizi di passaporto digitale di prodotto; d) qualora sia creato un nuovo passaporto digitale di prodotto per un prodotto già munito di un passaporto digitale di prodotto, il nuovo passaporto digitale di prodotto è collegato al passaporto o ai passaporti digitali di prodotto originali; e) il passaporto digitale di prodotto resta disponibile per il periodo specificato negli atti delegati adottati a norma dell' anche in caso di insolvenza dell'operatore economico responsabile della sua creazione, o in caso di liquidazione o cessazione della sua attività nell'Unione; f) i diritti di inserire dati nel passaporto digitale di prodotto, modificarli o aggiornarli sono limitati in funzione dei diritti di accesso specificati negli atti delegati adottati a norma dell'; g) sono assicurate l'autenticazione, l'affidabilità e l'integrità dei dati; h) i passaporti digitali di prodotto sono progettati e gestiti in modo da garantire un elevato livello di sicurezza e tutela della vita privata ed evitare le frodi. Se il passaporto digitale di prodotto è conservato a norma della lettera c) del primo comma o altrimenti trattato da fornitori di servizi di passaporto digitale di prodotto, tali fornitori non vendono, riutilizzano o trattano tali dati, in tutto o in parte, in una misura superiore a quanto necessario per fornire i servizi di conservazione o trattamento pertinenti, a meno che ciò non sia stato specificamente concordato con l'operatore economico che immette il prodotto sul mercato o che lo mette in servizio. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' al fine di integrare il presente articolo stabilendo i requisiti che i prestatori di servizi di passaporto digitale di prodotto devono rispettare per poter diventare tali e, se del caso, un sistema di certificazione per verificare la conformità a tali requisiti e stabilendo i requisiti che tali prestatori di servizi devono rispettare quando forniscono servizi di passaporto digitale di prodotto. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le procedure per il rilascio e la verifica delle credenziali digitali degli operatori economici e di altri soggetti interessati che hanno diritti di accesso alle informazioni contenute nel passaporto digitale di prodotto. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 3.
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