Art. 9
Passaporto digitale di prodotto
In vigore dal 13 giu 2024
Passaporto digitale di prodotto
1. Gli obblighi di informazione prevedono che i prodotti possano essere immessi sul mercato o messi in servizio solo se è disponibile un passaporto digitale di prodotto conformemente agli atti delegati applicabili adottati a norma dell' e conformemente agli . I dati contenuti nel passaporto digitale di prodotto sono accurate, complete e aggiornate.
2. I requisiti relativi al passaporto digitale di prodotto definiti negli atti delegati adottati a norma dell' specificano, secondo i gruppi di prodotti, quanto segue:
a)
i dati da inserire nel passaporto digitale di prodotto in applicazione dell'allegato III;
b)
uno o più supporti dati da utilizzare;
c)
la configurazione del supporto dati e la sua posizione;
d)
se il passaporto digitale di prodotto debba essere stabilito a livello di modello, di lotto o di articolo, e la definizione di tali livelli;
e)
le modalità in cui il passaporto digitale di prodotto deve essere reso accessibile ai clienti prima che essi siano vincolati da un contratto di vendita, noleggio o vendita rateale, anche in caso di vendita a distanza;
f)
i soggetti che devono avere accesso ai dati del passaporto digitale di prodotto e i dati a cui devono avere accesso;
g)
i soggetti che devono creare un passaporto digitale di prodotto o aggiornare i dati di un passaporto digitale di prodotto e quali dati possono inserire o aggiornare;
h)
le modalità per l'introduzione o l'aggiornamento dei dati;
i)
il periodo durante il quale il passaporto digitale di prodotto deve restare disponibile, che corrisponde almeno alla durata attesa di un prodotto specifico.
3. I requisiti di cui al paragrafo 2:
a)
assicurano che i soggetti nella catena del valore possano accedere facilmente alle informazioni sui prodotti di loro interesse e comprenderle facilmente;
b)
facilitano la verifica della conformità del prodotto da parte delle autorità nazionali competenti; e
c)
migliorano la tracciabilità dei prodotti lungo la catena del valore.
4. All'atto di definire i requisiti relativi al passaporto digitale di prodotto, la Commissione può dispensare i gruppi di prodotti dall'obbligo di avere un passaporto digitale di prodotto se:
a)
non sono disponibili specifiche tecniche del passaporto digitale di prodotto in relazione ai requisiti essenziali di cui agli ; o
b)
altro diritto dell'Unione prevede un sistema per la trasmissione digitale delle informazioni relative a un gruppo di prodotti che secondo la Commissione consegue gli obiettivi di cui al paragrafo 3, lettere a) e b).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2024:1781:oj#art-9