Art. 9

Passaporto digitale di prodotto

In vigore dal 13 giu 2024
Passaporto digitale di prodotto 1.   Gli obblighi di informazione prevedono che i prodotti possano essere immessi sul mercato o messi in servizio solo se è disponibile un passaporto digitale di prodotto conformemente agli atti delegati applicabili adottati a norma dell' e conformemente agli . I dati contenuti nel passaporto digitale di prodotto sono accurate, complete e aggiornate. 2.   I requisiti relativi al passaporto digitale di prodotto definiti negli atti delegati adottati a norma dell' specificano, secondo i gruppi di prodotti, quanto segue: a) i dati da inserire nel passaporto digitale di prodotto in applicazione dell'allegato III; b) uno o più supporti dati da utilizzare; c) la configurazione del supporto dati e la sua posizione; d) se il passaporto digitale di prodotto debba essere stabilito a livello di modello, di lotto o di articolo, e la definizione di tali livelli; e) le modalità in cui il passaporto digitale di prodotto deve essere reso accessibile ai clienti prima che essi siano vincolati da un contratto di vendita, noleggio o vendita rateale, anche in caso di vendita a distanza; f) i soggetti che devono avere accesso ai dati del passaporto digitale di prodotto e i dati a cui devono avere accesso; g) i soggetti che devono creare un passaporto digitale di prodotto o aggiornare i dati di un passaporto digitale di prodotto e quali dati possono inserire o aggiornare; h) le modalità per l'introduzione o l'aggiornamento dei dati; i) il periodo durante il quale il passaporto digitale di prodotto deve restare disponibile, che corrisponde almeno alla durata attesa di un prodotto specifico. 3.   I requisiti di cui al paragrafo 2: a) assicurano che i soggetti nella catena del valore possano accedere facilmente alle informazioni sui prodotti di loro interesse e comprenderle facilmente; b) facilitano la verifica della conformità del prodotto da parte delle autorità nazionali competenti; e c) migliorano la tracciabilità dei prodotti lungo la catena del valore. 4.   All'atto di definire i requisiti relativi al passaporto digitale di prodotto, la Commissione può dispensare i gruppi di prodotti dall'obbligo di avere un passaporto digitale di prodotto se: a) non sono disponibili specifiche tecniche del passaporto digitale di prodotto in relazione ai requisiti essenziali di cui agli ; o b) altro diritto dell'Unione prevede un sistema per la trasmissione digitale delle informazioni relative a un gruppo di prodotti che secondo la Commissione consegue gli obiettivi di cui al paragrafo 3, lettere a) e b).
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