Art. 12

Identificativi univoci

In vigore dal 13 giu 2024
Identificativi univoci 1.   Gli identificativi univoci degli operatori di cui all'allegato III, primo comma, lettere g) e h), e gli identificativi univoci dei siti di cui all'allegato III, primo comma, lettera i), devono essere conformi alle norme di cui all'allegato III, primo comma, lettere c) e l), e secondo comma, o a norme europee o internazionali equivalenti, fino a quando i riferimenti delle norme armonizzate non saranno pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 2.   Se l'identificativo univoco dell'operatore di cui all'allegato III, primo comma, lettera h), non è ancora disponibile, l'operatore economico che crea o aggiorna il passaporto digitale di prodotto lo richiede per conto del soggetto interessato e fornisce a tale soggetto tutti i dettagli dell'identificativo univoco dell'operatore, una volta rilasciato. Prima di presentare la richiesta di cui al primo comma, l'operatore economico che crea o aggiorna il passaporto digitale di prodotto chiede conferma a tale soggetto interessato dell'inesistenza di un identificativo univoco dell'operatore. 3.   Se l'identificativo univoco del sito di cui all'allegato III, primo comma, lettera i), non è ancora disponibile, l'operatore economico che crea o aggiorna il passaporto digitale di prodotto lo richiede per conto del soggetto responsabile del pertinente luogo o edificio e fornisce a tale soggetto tutti i dettagli dell'identificativo univoco del sito, una volta rilasciato. Prima di presentare la richiesta di cui al primo comma, l'operatore economico che crea o aggiorna il passaporto digitale di prodotto chiede conferma al soggetto interessato dell'inesistenza di un identificativo univoco del sito. 4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' al fine di integrare il presente regolamento stabilendo norme e procedure relative alla gestione del ciclo di vita degli identificativi univoci e dei supporti dati. In particolare, tali atti delegati: a) stabiliscono norme per le organizzazioni che desiderano diventare un organismo di emissione degli identificativi univoci e dei supporti dati; e b) stabiliscono norme per gli operatori economici che desiderano creare i propri identificativi univoci e supporti dati senza affidarsi a un organismo di emissione degli identificativi univoci e dei supporti dati. 5.   Gli atti delegati adottati a norma del paragrafo 4 stabiliscono: a) i criteri per diventare un organismo di emissione degli identificativi univoci e dei supporti dati; b) il ruolo di un organismo di emissione degli identificativi univoci e dei supporti dati; c) le norme per garantire l'affidabilità, la verificabilità e l'unicità a livello mondiale degli identificativi univoci e dei supporti dati; d) le norme per la creazione, il mantenimento, l'aggiornamento e il ritiro degli identificativi univoci e dei supporti dati; e) le norme relative alla gestione dei dati. 6.   Nello stabilire le norme e le procedure di cui al paragrafo 4, la Commissione: a) cerca di garantire l'interoperabilità tra i diversi approcci; b) tiene conto delle pertinenti soluzioni e norme tecniche esistenti; c) garantisce che le norme e le procedure stabilite rimangano, per quanto possibile, tecnologicamente neutre.
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