Art. 36

Obblighi di informazione degli organismi notificati

In vigore dal 13 giu 2024
Obblighi di informazione degli organismi notificati 1.   Nel mettere a disposizione sul mercato, mediante la vendita a distanza, un prodotto disciplinato da un atto delegato adottato a norma dell', gli operatori economici assicurano che l'offerta del prodotto fornisca in modo chiaro e visibile almeno le informazioni seguenti: a) il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato del fabbricante, nonché l'indirizzo postale ed elettronico al quale il fabbricante può essere contattato; b) nel caso in cui il fabbricante non sia stabilito nell'Unione, il nome, l'indirizzo postale ed elettronico e il numero di telefono dell'operatore economico stabilito nell'Unione ai sensi dell', paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1020; e c) informazioni che consentono l'identificazione del prodotto, compresi un'immagine del prodotto, il tipo e qualsiasi altro identificatore del prodotto. 2.   Gli operatori economici forniscono alle autorità di vigilanza del mercato che ne facciano richiesta motivata: a) il nome di qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro un prodotto rientrante nell'ambito di applicazione di un atto delegato adottato a norma dell'; b) il nome di qualsiasi operatore economico al quale abbiano fornito tali prodotti, nonché i quantitativi e i modelli esatti di tali prodotti. Gli operatori economici garantiscono di essere in grado di fornire le informazioni di cui al primo comma per 10 anni a partire dal momento in cui hanno ricevuto i prodotti e durante i 10 anni successivi alla fornitura dei medesimi, salvo che nell'atto delegato di cui al paragrafo 1 sia specificato un periodo differente. Tali informazioni sono fornite in formato cartaceo o elettronico entro 15 giorni dal ricevimento di una richiesta da parte dell'autorità di vigilanza del mercato. 3.   Nell'imporre ai fabbricanti, ai loro mandatari o agli importatori di rendere disponibili in formato digitale parti della documentazione tecnica relativa al prodotto ai sensi dell', paragrafo 6, lettera a), punto iii), la Commissione tiene conto dei criteri seguenti: a) la necessità di agevolare la verifica, da parte delle autorità di vigilanza del mercato, della conformità dei fabbricanti, dei loro mandatari e degli importatori ai requisiti applicabili; e b) la necessità di evitare oneri amministrativi sproporzionati a carico degli operatori economici, in particolare delle PMI. La Commissione specifica il modo in cui mettere a disposizione le parti pertinenti della documentazione tecnica. La documentazione tecnica è messa a disposizione attraverso il passaporto digitale di prodotto, ove disponibile.
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