Art. 38
Prescrizioni relative ai soggetti operanti nella catena di fornitura
In vigore dal 13 giu 2024
Prescrizioni relative ai soggetti operanti nella catena di fornitura
Se specificato nell'atto delegato adottato a norma dell', i soggetti operanti nella catena di fornitura:
a)
forniscono, su richiesta e gratuitamente, ai fabbricanti, agli organismi notificati e alle autorità nazionali competenti le informazioni disponibili pertinenti relative ai prodotti o ai servizi che forniscono;
b)
consentono ai fabbricanti, in assenza delle informazioni di cui alla lettera a), di valutare i prodotti o i servizi che forniscono e danno loro l'accesso ai documenti o ai siti pertinenti; e
c)
consentono agli organismi notificati e alle autorità nazionali competenti di verificare l'accuratezza delle informazioni pertinenti relative alle loro attività.
Storico versioni
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