Art. 40

Prevenzione delle elusioni e del peggioramento delle prestazioni

In vigore dal 13 giu 2024
Prevenzione delle elusioni e del peggioramento delle prestazioni 1.   Gli operatori economici non adottano alcun comportamento che pregiudichi la conformità dei prodotti al presente regolamento, indipendentemente dal fatto che tale comportamento sia di natura contrattuale, commerciale, tecnica o di altro tipo. 2.   I prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione di un atto delegato adottato a norma dell' non sono immessi sul mercato o messi in servizio se progettati in modo che il loro comportamento o le loro proprietà si modifichino durante le prove al fine di ottenere un risultato più favorevole rispetto a uno dei parametri di prodotto regolamentati negli atti delegati applicabili adottati a norma dell'. Ai fini del presente paragrafo, i prodotti progettati in modo da poter rilevare di essere sottoposti a prova e modificare di conseguenza le loro prestazioni in modo automatico e i prodotti preimpostati per modificarne le prestazioni in sede di prova sono considerati prodotti progettati in modo che il loro comportamento o le loro proprietà si modifichino durante le prove. 3.   Gli operatori economici che immettono sul mercato o mettono in servizio un prodotto disciplinato da un atto delegato adottato a norma dell' non danno istruzioni specifiche sulle prove che modificano il comportamento o le proprietà del prodotto al fine di ottenere un risultato più favorevole rispetto a uno dei parametri di prodotto regolamentati negli atti delegati applicabili adottati a norma dell'. Ai fini del presente paragrafo, le istruzioni che comportano una modifica manuale del prodotto, prima che sia sottoposto a prova, tale da modificarne le prestazioni sono considerate istruzioni specifiche sulle prove che modificano il comportamento o le proprietà del prodotto. 4.   I prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione di un atto delegato adottato a norma dell' non sono immessi sul mercato o messi in servizio se progettati in modo da modificarne il comportamento o le proprietà entro un breve periodo di tempo dopo la messa in servizio, determinando un peggioramento delle loro prestazioni rispetto a uno dei parametri di prodotto regolamentati negli atti delegati applicabili adottati a norma dell' o un peggioramento delle loro prestazioni funzionali dal punto di vista dell'utilizzatore. 5.   Gli aggiornamenti del software o del firmware non devono comportare un peggioramento delle prestazioni del prodotto al di là di margini accettabili specificati negli atti delegati applicabili adottati a norma dell' rispetto a uno dei parametri di prodotto regolamentati in tali atti delegati o un peggioramento delle prestazioni funzionali dal punto di vista dell'utilizzatore, misurate in base al metodo di prova impiegato per la valutazione della conformità, salvo nel caso in cui il cliente dia il suo consenso esplicito a tale peggioramento delle prestazioni prima dell'aggiornamento. Se l'aggiornamento non è accettato non avviene alcuna modifica. Gli aggiornamenti del software o del firmware non devono comportare in alcun caso un peggioramento delle prestazioni del prodotto di cui al primo comma del presente paragrafo tali da rendere il prodotto non conforme ai requisiti definiti negli atti delegati adottati a norma dell' applicabili al momento dell'immissione sul mercato o della messa in servizio del prodotto.
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