Art. 41

Presunzione di conformità

In vigore dal 13 giu 2024
Presunzione di conformità 1.   I metodi di prova, misurazione o calcolo di cui all' conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea sono considerati conformi agli obblighi del suddetto articolo e a quelli in materia di prova, misurazione e calcolo stabiliti negli atti delegati adottati a norma dell' nella misura in cui detti obblighi sono contemplati dalle norme armonizzate o da parti di esse. 2.   I passaporti digitali di prodotto conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea sono considerati conformi ai requisiti stabiliti agli nella misura in cui detti requisiti sono contemplati dalle norme armonizzate o da parti di esse. 3.   I prodotti conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea sono considerati conformi ai requisiti di progettazione ecocompatibile definiti negli atti delegati adottati a norma dell' nella misura in cui detti requisiti sono contemplati dalle norme armonizzate o da parti di esse. 4.   I prodotti disciplinati da un atto delegato adottato a norma dell' ai quali è stato assegnato il marchio Ecolabel UE a norma del regolamento (CE) n. 66/2010 sono considerati conformi ai requisiti di progettazione ecocompatibile definiti in tale atto delegato nella misura in cui detti requisiti sono contemplati dai criteri del marchio Ecolabel UE stabiliti conformemente all', paragrafo 2, di tale regolamento.
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