Art. 16
Etichette
In vigore dal 13 giu 2024
Etichette
1. Se gli obblighi di informazione indicano che devono essere incluse informazioni in un'etichetta a norma dell', paragrafo 7, lettera c), gli atti delegati adottati a norma dell' specificano:
a)
il contenuto dell'etichetta;
b)
la configurazione dell'etichetta, garantendo la visibilità e la leggibilità;
c)
il modo in cui l'etichetta deve essere presentata ai clienti, anche in caso di vendita a distanza, tenendo conto degli obblighi di cui all' e delle implicazioni per gli operatori economici interessati;
d)
ove opportuno, i mezzi elettronici per la creazione delle etichette.
2. Se, in virtù di un obbligo di informazione, risulta necessario includere nell'etichetta la classe di prestazione, la configurazione dell'etichetta di cui al paragrafo 1, lettera b), deve essere chiara e facilmente comprensibile e consentire ai clienti di confrontare facilmente le prestazioni del prodotto rispetto al pertinente parametro di prodotto e di scegliere i prodotti con prestazioni migliori.
3. Per quanto riguarda i prodotti connessi all'energia che sono soggetti all'etichettatura energetica stabilita a norma del regolamento (UE) 2017/1369, se le informazioni relative a un parametro di prodotto, comprese le classi di prestazione di cui all', paragrafo 4, del presente regolamento, non possono essere incluse nell'etichetta energetica e a condizione che tali informazioni siano considerate più pertinenti e complete delle informazioni contemplate da detta etichetta, la Commissione, dopo aver valutato il rischio di confusione per i clienti, l'onere amministrativo per gli operatori economici e il modo migliore per comunicare tali informazioni particolari, può, se del caso, esigere la creazione di un'etichetta in conformità del presente regolamento al posto dell'etichetta energetica istituita a norma del regolamento (UE) 2017/1369.
4. Nel definire gli obblighi di informazione di cui al paragrafo 1, la Commissione esige, se del caso, che l'etichetta includa supporti dati o altri mezzi che consentano ai clienti di accedere a informazioni supplementari sul prodotto, compresi mezzi che permettano l'accesso al passaporto digitale di prodotto.
5. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono prescrizioni comuni per la configurazione delle etichette prescritte dall', paragrafo 7, lettera c).
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 3.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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