Art. 32

Obblighi relativi alle etichette

In vigore dal 13 giu 2024
Obblighi relativi alle etichette 1.   Qualora un atto delegato adottato a norma dell' preveda che i prodotti siano muniti di un'etichetta di cui all', gli operatori economici che immettono i prodotti sul mercato o che li mettono in servizio: a) assicurano che i prodotti siano corredati, per ciascuna unità e gratuitamente, di etichette stampate conformemente all'atto delegato; b) forniscono al rivenditore, su richiesta dello stesso, le etichette stampate o copie digitali dell'etichetta gratuitamente e rapidamente, in ogni caso entro cinque giorni lavorativi; e c) assicurano l'accuratezza delle etichette e forniscono documentazione tecnica sufficiente per permettere di accertarne l'accuratezza. 2.   Qualora un atto delegato adottato a norma dell' preveda che i prodotti siano muniti di un'etichetta di cui all', gli operatori economici che mettono a disposizione i prodotti o li mettono in servizio: a) nei messaggi pubblicitari visivi o nel materiale tecnico-promozionale di un dato modello rimandano alle informazioni contenute nell'etichetta conformemente agli atti delegati applicabili adottati a norma dell'; b) non forniscono né espongono altri marchi, etichette, simboli o iscrizioni che possano indurre in errore o confondere i clienti o potenziali clienti riguardo alle informazioni contenute nell'etichetta in merito ai requisiti di progettazione ecocompatibile.
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