Art. 32
Obblighi relativi alle etichette
In vigore dal 13 giu 2024
Obblighi relativi alle etichette
1. Qualora un atto delegato adottato a norma dell' preveda che i prodotti siano muniti di un'etichetta di cui all', gli operatori economici che immettono i prodotti sul mercato o che li mettono in servizio:
a)
assicurano che i prodotti siano corredati, per ciascuna unità e gratuitamente, di etichette stampate conformemente all'atto delegato;
b)
forniscono al rivenditore, su richiesta dello stesso, le etichette stampate o copie digitali dell'etichetta gratuitamente e rapidamente, in ogni caso entro cinque giorni lavorativi; e
c)
assicurano l'accuratezza delle etichette e forniscono documentazione tecnica sufficiente per permettere di accertarne l'accuratezza.
2. Qualora un atto delegato adottato a norma dell' preveda che i prodotti siano muniti di un'etichetta di cui all', gli operatori economici che mettono a disposizione i prodotti o li mettono in servizio:
a)
nei messaggi pubblicitari visivi o nel materiale tecnico-promozionale di un dato modello rimandano alle informazioni contenute nell'etichetta conformemente agli atti delegati applicabili adottati a norma dell';
b)
non forniscono né espongono altri marchi, etichette, simboli o iscrizioni che possano indurre in errore o confondere i clienti o potenziali clienti riguardo alle informazioni contenute nell'etichetta in merito ai requisiti di progettazione ecocompatibile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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