Art. 31
Obblighi dei rivenditori
In vigore dal 13 giu 2024
Obblighi dei rivenditori
1. I rivenditori assicurano che i loro clienti e potenziali clienti abbiano accesso a tutte le informazioni pertinenti che accompagnano i prodotti, quali prescritte dagli atti delegati adottati a norma dell', anche in caso di vendita a distanza.
2. I rivenditori assicurano che il passaporto digitale di prodotto sia facilmente accessibile ai clienti e potenziali clienti, anche in caso di vendita a distanza, come stabilito all', paragrafo 2, lettera e), e come specificato negli atti delegati applicabili adottati a norma dell'.
3. Anche in caso di vendita a distanza i rivenditori:
a)
espongono in modo visibile ai clienti e potenziali clienti le etichette previste dall', paragrafo 1, lettera b) o c);
b)
nei messaggi pubblicitari visivi o nel materiale tecnico-promozionale di un dato modello rimandano alle informazioni contenute nelle etichette fornite a norma dell', paragrafo 1, lettera b) o c), conformemente agli atti delegati applicabili adottati a norma dell'; e
c)
non forniscono né espongono altri marchi, etichette, simboli o iscrizioni che possano indurre in errore o confondere i clienti e i potenziali clienti riguardo alle informazioni contenute nell'etichetta in merito ai requisiti di progettazione ecocompatibile.
Storico versioni
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