Art. 30
Obblighi dei distributori
In vigore dal 13 giu 2024
Obblighi dei distributori
1. Nel mettere a disposizione sul mercato un prodotto disciplinato da un atto delegato adottato a norma dell', i distributori agiscono con la dovuta attenzione in relazione ai requisiti definiti negli atti delegati applicabili.
2. Prima di mettere a disposizione sul mercato un prodotto disciplinato da un atto delegato adottato a norma dell', i distributori verificano che:
a)
il prodotto rechi la marcatura CE a norma degli o il marchio di conformità adottato a norma dell', paragrafo 6, lettera d), e, se del caso, che il prodotto sia etichettato o collegato a un passaporto digitale di prodotto in conformità dell'atto delegato;
b)
il prodotto sia accompagnato dai documenti prescritti e da istruzioni digitali in una lingua facilmente comprensibile per i clienti stabilita dallo Stato membro interessato, e che tali istruzioni siano chiare, comprensibili e leggibili e includano almeno le informazioni di cui all', paragrafo 2, lettera b), punto ii), specificate nell'atto delegato adottato a norma dell'; gli obblighi di cui all', paragrafo 7, quarto e quinto comma, si applicano mutatis mutandis; e
c)
il fabbricante e l'importatore abbiano rispettato gli obblighi di cui all', paragrafi 5 e 6, e all', paragrafo 3.
3. Se, prima di mettere un prodotto a disposizione sul mercato, ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto non sia conforme ai requisiti definiti negli atti delegati applicabili adottati a norma dell', o che il suo fabbricante non rispetti tali requisiti, i distributori non mettono il prodotto a disposizione sul mercato finché non sia stato reso conforme o finché il fabbricante non rispetti i requisiti.
I distributori assicurano che, mentre un prodotto è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la conformità ai requisiti definiti negli atti delegati applicabili adottati a norma dell’.
4. I distributori che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto che hanno messo a disposizione sul mercato non sia conforme ai requisiti definiti negli atti delegati applicabili adottati a norma dell' assicurano che siano adottate le misure correttive necessarie per renderlo conforme, ritirarlo o richiamarlo, secondo i casi.
I distributori informano immediatamente le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il prodotto in merito alla sospetta non conformità e alle eventuali misure correttive adottate.
5. I distributori, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono tutte le informazioni e la documentazione cui hanno accesso e che sono necessarie per dimostrare la conformità di un prodotto. Tali informazioni e tale documentazione sono fornite in formato cartaceo o elettronico entro 15 giorni dal ricevimento di una richiesta da parte di tale autorità.
I distributori collaborano con l'autorità nazionale competente in relazione a ogni azione intrapresa per porre rimedio ai casi di non conformità all'atto delegato applicabile adottato a norma dell'.
Storico versioni
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