Art. 33
Obblighi dei fornitori di servizi di logistica
In vigore dal 13 giu 2024
Obblighi dei fornitori di servizi di logistica
I fornitori di servizi di logistica provvedono affinché, per i prodotti da essi trattati e disciplinati da un atto delegato adottato a norma dell', le condizioni di immagazzinamento, imballaggio, indirizzamento o spedizione non compromettano la conformità dei prodotti all'atto delegato.
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