Art. 33

Obblighi dei fornitori di servizi di logistica

In vigore dal 13 giu 2024
Obblighi dei fornitori di servizi di logistica I fornitori di servizi di logistica provvedono affinché, per i prodotti da essi trattati e disciplinati da un atto delegato adottato a norma dell', le condizioni di immagazzinamento, imballaggio, indirizzamento o spedizione non compromettano la conformità dei prodotti all'atto delegato.
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Obblighi dei fornitori di servizi di logistica (Art. 33 Regolamento (UE) 2024/1781) — Testo vigente | Portale Normativo