Art. 35

Obblighi dei fornitori dei mercati online e dei motori di ricerca online

In vigore dal 13 giu 2024
Obblighi dei fornitori dei mercati online e dei motori di ricerca online 1.   Gli obblighi generali di cui agli del regolamento (UE) 2022/2065 si applicano ai fini del presente regolamento. Fatti salvi gli obblighi generali di cui al primo comma, i fornitori dei mercati online cooperano con le autorità di vigilanza del mercato, su richiesta di queste ultime e in casi specifici, al fine di agevolare qualsiasi azione intrapresa per eliminare o, qualora ciò non sia possibile, attenuare la non conformità di un prodotto che è o è stato offerto per la vendita online attraverso i loro servizi. 2.   Per quanto riguarda i poteri conferiti dagli Stati membri in conformità dell' del regolamento (UE) 2019/1020, gli Stati membri conferiscono alle rispettive autorità di vigilanza del mercato, per tutti i prodotti disciplinati da un atto delegato adottato a norma dell', il potere di ordinare a un fornitore di un mercato online di contrastare uno o più specifici contenuti che si riferiscono a un prodotto non conforme, anche procedendo alla loro rimozione. Tali contenuti sono considerati contenuti illegali ai sensi dell', lettera h), del regolamento (UE) 2022/2065. Le autorità di vigilanza del mercato possono, in conformità dell' del regolamento (UE) 2022/2065, emettere tali ordini. 3.   Ogni fornitore di un mercato online stabilisce un unico punto di contatto ai fini della comunicazione diretta con le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri ai fini della conformità al presente regolamento. Tale punto di contatto unico può essere lo stesso di cui all', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio (62) o di cui all', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2065.
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