Art. 34
Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori
In vigore dal 13 giu 2024
Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori
Gli importatori o i distributori sono considerati fabbricanti ai fini del presente regolamento se:
a)
immettono sul mercato con il proprio nome o marchio un prodotto disciplinato da un atto delegato adottato a norma dell'; o
b)
modificano il prodotto già immesso sul mercato in modo da incidere sulla conformità ai requisiti definiti negli atti delegati applicabili adottati a norma dell'.
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