Art. 37
Obblighi di monitoraggio e di comunicazione degli operatori economici
In vigore dal 13 giu 2024
Obblighi di monitoraggio e di comunicazione degli operatori economici
1. Nell'imporre ai fabbricanti, ai loro mandatari o agli importatori di mettere a sua disposizione informazioni sui quantitativi di un prodotto a norma dell', paragrafo 6, lettera b), la Commissione tiene conto dei criteri seguenti:
a)
la disponibilità di prove concernenti la penetrazione del prodotto nel mercato e necessarie per facilitare il riesame degli atti delegati adottati a norma dell' applicabili a tale prodotto;
b)
la necessità di evitare oneri amministrativi sproporzionati a carico degli operatori economici, in particolare delle PMI; e
c)
l'utilità delle informazioni richieste e la proporzionalità di tale obbligo.
La Commissione specifica il periodo al quale si devono riferire le informazioni di cui al primo comma. Le informazioni sono suddivise per modello di prodotto.
La Commissione specifica i mezzi attraverso i quali le informazioni pertinenti devono essere messe a disposizione e la frequenza con cui tali informazioni devono essere messe a disposizione.
La Commissione provvede a che le informazioni messe a disposizione siano trattate in modo sicuro e nel rispetto del diritto dell'Unione.
2. Nell'esigere che un prodotto sia in grado di misurare l'energia che consuma o le proprie prestazioni rispetto ad altri parametri di prodotto di cui all'allegato I durante l'uso, a norma dell', paragrafo 6, lettera c), punto i), la Commissione tiene conto dei criteri seguenti:
a)
l'utilità dei dati generati durante l'uso per gli utilizzatori finali al fine di capire e gestire il consumo di energia o le prestazioni del prodotto;
b)
la fattibilità tecnica della registrazione dei dati generati durante l'uso;
c)
la necessità di evitare oneri amministrativi sproporzionati a carico degli operatori economici, in particolare delle PMI; e
d)
la necessità di garantire che non siano raccolti dati che consentano di identificare le persone o di dedurre il loro comportamento.
3. I prodotti soggetti all'obbligo di cui all', paragrafo 6, lettera c), registrano, se del caso, in linea con i criteri di cui al paragrafo 2 del presente articolo, i dati generati durante l'uso e li rendono visibili all'utilizzatore finale.
4. Nel prescrivere ai fabbricanti, ai loro mandatari o agli importatori di raccogliere dati non personali generati durante l'uso di cui al paragrafo 2 del presente articolo e di comunicarli alla Commissione, a norma dell', paragrafo 6, lettera c), punto ii), la Commissione tiene conto dei seguenti criteri:
a)
l'utilità per la Commissione dei dati non personali generati durante l'uso al momento di riesaminare i requisiti di progettazione ecocompatibile o nel fornire alle autorità di vigilanza del mercato informazioni statistiche a sostegno delle loro analisi basate sul rischio; e
b)
la necessità di evitare oneri amministrativi sproporzionati a carico degli operatori economici, in particolare delle PMI.
5. Le prescrizioni di cui al paragrafo 4 possono consistere, in particolare:
a)
nel raccogliere dati non personali generati durante l'uso se accessibili a distanza tramite internet, previo consenso esplicito da parte dell'utilizzatore finale a renderli disponibili; e
b)
nel comunicarli alla Commissione almeno una volta all'anno.
Ove la comunicazione sia richiesta a norma della lettera b) del primo comma, tali dati comprendono, se disponibile, il numero identificativo del modello quale registrato nella banca dati dei prodotti di cui all', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1369 e, se pertinenti per le prestazioni, informazioni geografiche generali sui prodotti.
6. La Commissione specifica nel pertinente atto delegato le modalità e il formato per la comunicazione dei dati non personali generati durante l'uso di cui al paragrafo 4.
7. La Commissione valuta periodicamente i dati non personali generati durante l'uso ricevuti ai sensi del paragrafo 4 e, se del caso, pubblica serie di dati aggregati.
Storico versioni
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