Art. 15
Controlli doganali relativi al passaporto digitale di prodotto
In vigore dal 13 giu 2024
Controlli doganali relativi al passaporto digitale di prodotto
1. Chiunque intenda immettere sul mercato un prodotto disciplinato da un atto delegato adottato a norma dell' nel quadro della procedura di «immissione in libera pratica» fornisce o mette a disposizione delle autorità doganali l'identificativo univoco di registrazione di tale prodotto di cui all', paragrafo 5.
Il primo comma del presente paragrafo si applica dal momento in cui il registro è operativo.
2. Le autorità doganali possono immettere un prodotto in libera pratica solo dopo aver verificato come minimo che l'identificativo univoco di registrazione di cui all', paragrafo 5, e il codice delle merci forniti o messi a loro disposizione corrispondono ai dati conservati nel registro.
La verifica di cui al primo comma del presente paragrafo è effettuata elettronicamente e automaticamente tramite l'interconnessione di cui al paragrafo 3. Essa si applica dal momento in cui l'interconnessione è operativa.
L'immissione in libera pratica non è considerata prova del rispetto del presente regolamento né di altro diritto dell'Unione.
3. La Commissione interconnette il registro con il sistema per lo scambio dei certificati nell'ambito dello sportello unico doganale dell'UE (EU CSW-CERTEX), consentendo così lo scambio automatico di informazioni con i sistemi doganali nazionali attraverso l'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane istituito dal regolamento (UE) 2022/2399.
Tale interconnessione è operativa entro quattro anni dalla data di entrata in vigore dell'atto di esecuzione di cui all', paragrafo 5.
4. La Commissione e le autorità doganali possono reperire e utilizzare i dati contenuti nel passaporto digitale di prodotto e nel registro per svolgere le loro funzioni a norma del diritto dell'Unione, compresi la gestione del rischio, i controlli doganali e l'immissione in libera pratica conformemente al regolamento (UE) n. 952/2013.
5. Il presente articolo lascia impregiudicati il regolamento (UE) n. 952/2013 e il regolamento (UE) 2019/1020, capo VII, e il resto del diritto dell'Unione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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