Art. 47
Norme specifiche in materia di marchi
In vigore dal 13 giu 2024
Norme specifiche in materia di marchi
Per i prodotti non soggetti alle prescrizioni relative alla marcatura CE a norma del diritto dell'Unione, nello specificare disposizioni in materia di marchi che indicano la conformità ai requisiti di progettazione ecocompatibile applicabili a norma dell', paragrafo 6, lettera d), la Commissione tiene conto dei criteri seguenti:
a)
la necessità di ridurre al minimo gli oneri amministrativi a carico degli operatori economici;
b)
la necessità di garantire la coerenza in relazione ad altri marchi applicabili al prodotto; e
c)
la necessità di evitare confusione sul significato dei marchi previsti da altro diritto dell'Unione.
Storico versioni
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