Art. 47

Norme specifiche in materia di marchi

In vigore dal 13 giu 2024
Norme specifiche in materia di marchi Per i prodotti non soggetti alle prescrizioni relative alla marcatura CE a norma del diritto dell'Unione, nello specificare disposizioni in materia di marchi che indicano la conformità ai requisiti di progettazione ecocompatibile applicabili a norma dell', paragrafo 6, lettera d), la Commissione tiene conto dei criteri seguenti: a) la necessità di ridurre al minimo gli oneri amministrativi a carico degli operatori economici; b) la necessità di garantire la coerenza in relazione ad altri marchi applicabili al prodotto; e c) la necessità di evitare confusione sul significato dei marchi previsti da altro diritto dell'Unione.
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