Art. 49

Autorità di notifica

In vigore dal 13 giu 2024
Autorità di notifica 1.   Gli Stati membri designano un'autorità di notifica che è responsabile dell'istituzione e dell'esecuzione delle procedure necessarie per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità e la vigilanza degli organismi notificati, inclusa l'ottemperanza all'. 2.   Gli Stati membri possono decidere che la valutazione e la vigilanza di cui al paragrafo 1 siano eseguiti da un organismo nazionale di accreditamento ai sensi e in conformità del regolamento (CE) n. 765/2008. 3.   Se l'autorità di notifica delega o affida altrimenti la valutazione, la notifica o la vigilanza di cui al paragrafo 1 del presente articolo a un organismo che non è un ente pubblico, detto organismo deve essere una persona giuridica e rispetta mutatis mutandis le prescrizioni di cui all'. Inoltre esso adotta disposizioni per coprire la responsabilità civile connessa alle proprie attività. 4.   L'autorità di notifica si assume la piena responsabilità per i compiti svolti dall'organismo di cui al paragrafo 3.
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